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Infedeltà coniugale e obbligo di mantenimento

DOMANDA: Sono sposato da vent’anni con mia moglie. Negli ultimi anni, però, la normale vita matrimoniale è venuta meno, pur continuando a vivere sotto lo stesso tetto. Lei ora sembrerebbe aver trovato un altro uomo, con cui ha iniziato una nuova relazione. Può essere l’occasione utile per chiedere la separazione ed evitare di pagare un mantenimento, poiché, a conti fatti, lei mi sta tradendo?

COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo, dalla descrizione dei fatti, parrebbe che lei non possa domandare l’addebito della separazione e conseguentemente evitare di dover pagare un assegno di mantenimento a sua moglie, sempre che, ovviamente, sussistano i presupposti economici che lo giustificano.

Infatti, da una parte è sicuramente vero che in tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile.

D’altra parte, però, se il coniuge adultero riesce a dimostrare che la relazione extraconiugale non è stata la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale, potrà scongiurare la pronuncia di addebito da parte del Tribunale adito (Corte di Appello di Cagliari, Sent. 869/2018).

In buona sostanza, affinché si possa parlare di addebitabilità della separazione, occorre che il tradimento sia causa, e non conseguenza, della crisi familiare, e non sembra questo il caso da lei proposto.

Vale la pena ricordare, da ultimo, che l’addebitabilità della separazione, che si verifica allorquando si riesce a dimostrare che la rottura del rapporto coniugale è stata cagionata da uno solo dei coniugi, determina in capo alla parte ritenuta responsabile la condanna al pagamento delle spese legali di causa, nonché la perdita di diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori.

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